STATUTO
ART. 1
E' costituita l'Associazione LABORATORIA con sede in Via Manduria, 89 - 72024 Oria (BR).
ART. 2
L'Associazione è apolitica e apartitica e non ha scopi di lucro. Essa persegue le seguenti finalità: - diffondere la cultura dell'arte nel panorama territoriale degli associati attraverso eventi di natura artistica, concorsi e mostre fotografiche, rassegne cinematografiche e pittoriche; - ampliare la conoscenza della cultura artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni nonch� con appositi corsi e seminari; - proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile. - porsi come punto di riferimento per quanti possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni dell'arte una valido interesse.
ART. 3
L'associazione Laboratoria è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. - soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo; - soci fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere e sono esonerati dal versamento di quote annuali. - Soci onorari: persone o enti che, in base a meriti o riconoscimenti, donano lustro all'associazione stessa. La nomina di socio onorario viene attribuita dal ConsiglioDirettivo che ne esonera anche il versamento di quote annuali. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
ART. 4
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da attività, eventi e corsi a scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative.
ART. 5
L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.
ART. 6
La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonch� di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'associazione stessa aderisce.
ART. 7
a) Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito salvo rimborsi spese motivati;
b) Assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa;
c) Intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa.
ART. 8
I Soci cessano di appartenere all'Associazione:
a) per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata;
b) per morosità, il Socio ordinario infatti che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 15 gg. dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall'associazione;
c) per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; in ogni caso, il Socio ha diritto al contraddittorio.
(La delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei Soci. Il Socio espulso non può più essere riproposto).
ART. 9
Gli organi sociali dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria);
b) Il Consiglio Direttivo.
ART. 10
L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annua. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri. Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo. Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.
ART. 11
La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo dell'anno in corso. La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito della propria deliberazione, potrà essere richiesta della metà più uno dei soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.
ART. 12
La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso sul sito dell'associazione www.laboratoriaweb.org almeno 8 gg. prima della data di convocazione, seguito da invito scritto inviato via mail ai soci. Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci.
ART. 13
Spetta all'Assemblea dei soci:
a) decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
b) deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
c) eleggere il Consiglio Direttivo;
d) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.
ART. 14
Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.
ART. 15
Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i soci maggiorenni riuniti in Assemblea, senza possibilità di deleghe, è composto da 7 membri scelti fra i soci fondatori e soci ordinari e nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e 3 consiglieri. II Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I membri del Consiglio possono essere destituiti per morosità e indegnità dall'assemblea dei soci, riunita in assemblea straordinaria. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri membri del direttivo.
ART. 16
Spetta al Consiglio Direttivo di:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per morosità e indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto; con possibilità al Socio di un contraddittorio;
c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante 1' attività sociale;
d) adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari;
e) redigere il regolamento dell'Associazione;
f) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, curare l'ordinaria amministrazione,deliberare le quote associative annue;
g) fissare la data delle Assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta all'anno); convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci;
h) programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive le finalità dell'Associazione.
ART. 17
Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario,anche in deroga all'art. 38 del C. C..
ART. 18
Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può concedere la delega alla firma ad altri membri del direttivo; conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dal Consiglio Direttivo.
ART. 19
II Segretario, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere, cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione, apre e chiude conti correnti bancari e postali per conto dell'associazione, procede agli incassi e ai rimborsi spese nei confronti dei soci.
ART. 20
L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.
ART. 21
La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dell'Assemblea dei soci.
ART. 22
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa verranno attribuiti ad una associazione o ad un ente, scelti dall'Assemblea.
ART. 23
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.
E' costituita l'Associazione LABORATORIA con sede in Via Manduria, 89 - 72024 Oria (BR).
ART. 2
L'Associazione è apolitica e apartitica e non ha scopi di lucro. Essa persegue le seguenti finalità: - diffondere la cultura dell'arte nel panorama territoriale degli associati attraverso eventi di natura artistica, concorsi e mostre fotografiche, rassegne cinematografiche e pittoriche; - ampliare la conoscenza della cultura artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni nonch� con appositi corsi e seminari; - proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile. - porsi come punto di riferimento per quanti possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni dell'arte una valido interesse.
ART. 3
L'associazione Laboratoria è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. - soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo; - soci fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere e sono esonerati dal versamento di quote annuali. - Soci onorari: persone o enti che, in base a meriti o riconoscimenti, donano lustro all'associazione stessa. La nomina di socio onorario viene attribuita dal ConsiglioDirettivo che ne esonera anche il versamento di quote annuali. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
ART. 4
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da attività, eventi e corsi a scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative.
ART. 5
L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.
ART. 6
La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonch� di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'associazione stessa aderisce.
ART. 7
a) Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito salvo rimborsi spese motivati;
b) Assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa;
c) Intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa.
ART. 8
I Soci cessano di appartenere all'Associazione:
a) per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata;
b) per morosità, il Socio ordinario infatti che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 15 gg. dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall'associazione;
c) per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; in ogni caso, il Socio ha diritto al contraddittorio.
(La delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei Soci. Il Socio espulso non può più essere riproposto).
ART. 9
Gli organi sociali dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria);
b) Il Consiglio Direttivo.
ART. 10
L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annua. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri. Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo. Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.
ART. 11
La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo dell'anno in corso. La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito della propria deliberazione, potrà essere richiesta della metà più uno dei soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.
ART. 12
La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso sul sito dell'associazione www.laboratoriaweb.org almeno 8 gg. prima della data di convocazione, seguito da invito scritto inviato via mail ai soci. Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci.
ART. 13
Spetta all'Assemblea dei soci:
a) decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
b) deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
c) eleggere il Consiglio Direttivo;
d) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.
ART. 14
Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.
ART. 15
Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i soci maggiorenni riuniti in Assemblea, senza possibilità di deleghe, è composto da 7 membri scelti fra i soci fondatori e soci ordinari e nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e 3 consiglieri. II Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I membri del Consiglio possono essere destituiti per morosità e indegnità dall'assemblea dei soci, riunita in assemblea straordinaria. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri membri del direttivo.
ART. 16
Spetta al Consiglio Direttivo di:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per morosità e indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto; con possibilità al Socio di un contraddittorio;
c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante 1' attività sociale;
d) adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari;
e) redigere il regolamento dell'Associazione;
f) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, curare l'ordinaria amministrazione,deliberare le quote associative annue;
g) fissare la data delle Assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta all'anno); convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci;
h) programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive le finalità dell'Associazione.
ART. 17
Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario,anche in deroga all'art. 38 del C. C..
ART. 18
Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può concedere la delega alla firma ad altri membri del direttivo; conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dal Consiglio Direttivo.
ART. 19
II Segretario, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere, cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione, apre e chiude conti correnti bancari e postali per conto dell'associazione, procede agli incassi e ai rimborsi spese nei confronti dei soci.
ART. 20
L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.
ART. 21
La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dell'Assemblea dei soci.
ART. 22
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa verranno attribuiti ad una associazione o ad un ente, scelti dall'Assemblea.
ART. 23
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.